CCNL Istruzione e Ricerca: nuovo incontro per il rinnovo

Il quarto incontro ha avuto come argoemnto centrale le relazioni sindacali

Il 28 maggio si è svolto il quarto incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024.

Al centro del dibattivo il capitolo relativo alle relazioni sindacali ed alcuni avanzamenti in materia di lavoro a distanza per i funzionari con incarico di DSGA oltre al diritto dei buoni pasto per il personale delle università e ricerca anche se a distanza.

I sindacati hanno, inoltre, esposto le seguenti richieste:

– sezioni università e ricerca: è stato chiesto un confronto sui regolamenti relativi ad aspetti retributivi;

– sezione Afam: viene proposta l’integrazione della sezione mobilità all’interno della contrattazione nazionale;

– necessità di risorse aggiuntive per incrementi stipendiali.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 giugno.

CIPL Cantine Sociali Trento: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un incremento complessivo percentuale del 7,5% sulle retribuzioni

Le Parti sociali Federazione Trentina della Cooperazione di Trento, Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno firmato il rinnovo del contratto per il personale delle cantine sociali della provincia di Trento, che scadrà il 31 dicembre 2028. 

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 7,5% sulle retribuzioni al 31 dicembre 2024, secondo la seguente distribuzione:

– 2% dal 1° gennaio 2025;

– 2% dal 1° gennaio 2026;

– 2% dal 1° gennaio 2027;

– 1,5% dal 1° gennaio 2028.

Gli arretrati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 sono stati erogati con le competenze relative alla mensilità di aprile 2025, ai dipendenti in forza alla data dell’11 aprile 2025.

Tassazione della clausola penale nei contratti di locazione con cedolare secca

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un contratto di locazione che include una clausola penale, quando è stato scelto il regime della “cedolare secca” (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2025, n. 146).

L’Istante, unico proprietario di un immobile di categoria catastale A3 destinato esclusivamente ad abitazione civile, intende locarlo con un contratto di durata “quattro più quattro” e con opzione per il regime della “cedolare secca”, inserendo una clausola penale volontaria che prevede che, in caso di ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza o a seguito di recesso, il conduttore dovrà pagare:
– un importo pari al canone mensile per ogni mese di occupazione senza titolo;

– un’ulteriore somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.
Viene inoltre specificato che un deposito cauzionale, non superiore a tre mensilità dell’affitto, sarà versato in modalità tracciabile e su di esso matureranno interessi legali annuali da versare al conduttore.

 

L’Agenzia delle entrate, al riguardo, ricorda che la clausola penale è disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
L’articolo 1382 c.c. stabilisce che la clausola penale, pattuita in caso di inadempimento o ritardo, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa e la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. La sua finalità è predeterminare il valore del risarcimento del danno, esonerando il creditore dall’onere di provarne l’entità.

 

Ai fini fiscali, il pagamento derivante dalla clausola penale è escluso dalla base imponibile IVA (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) ed è assoggettato ad imposta di registro (ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 TUR) in ossequio al principio di alternatività IVA/Registro.
La clausola penale è assimilata agli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all’articolo 27 del TUR, pertanto è registrata con il pagamento dell’imposta in misura fissa (€ 200,00). Questo perché la clausola penale, come una condizione sospensiva, opera solo al verificarsi di un evento futuro ed incerto (il ritardo/inadempimento).
Il verificarsi dell’evento che fa sorgere l’obbligazione deve essere denunciato entro 30 giorni all’ufficio che ha registrato l’atto, ai sensi dell’articolo 19 del TUR.

 

L’opzione per la “cedolare secca” da parte del locatore determina un sistema di tassazione alternativo e agevolativo rispetto a quello ordinario.
Tale opzione esclude l’applicazione per la durata del regime di:

  • IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario dell’immobile locato;
  • imposta di registro dovuta sul contratto di locazione (generalmente 2% del canone pattuito);
  • imposta di bollo sul contratto di locazione (€ 16 per ogni foglio).

L’opzione per la cedolare secca consente, dunque, al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato.
Dell’opzione beneficia anche il conduttore, che non è più tenuto al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

In tema di clausola penale, la giurisprudenza ha affermato che la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della stessa implica la sua necessaria accessorietà e l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale.
La clausola ha lo scopo di sostenere l’esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali” del contratto a cui accede.
Non ha una “causa propria” e distinta, ma una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto che la contiene.
Le clausole penali, pertanto, non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e derivano dalla stessa causa del contratto, avendo un effetto ancillare. Sono riconducibili a un unico rapporto con un’unica causa.
L’obbligazione derivante dalla clausola penale, sebbene si attivi per l’inadempimento, non si pone come una causa diversa dall’obbligazione principale, data la sua funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva.

 

In forza dell’opzione per la “cedolare secca”, dunque, l’imposta di registro ordinaria sul contratto di locazione non è dovuta.
Di conseguenza, la clausola penale, essendo accessoria al contratto di locazione e non autonoma, segue il regime fiscale del contratto principale. Pertanto, se il contratto di locazione è assoggettato a “cedolare secca” e quindi esente da imposta di registro, anche la clausola penale in esso contenuta non sarà soggetta autonomamente a tale imposta.