Qualificazione fiscale di una prestazione complessa legata alla pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha affrontato un dubbio posto da una società sull’esenzione IVA per prestazione complessa legata alla pratica dello sport (Agenzia delle entrate, risposta 3 aprile 2025, n. 87)

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso presentato da una società, stabilita in uno Stato extra-UE, in merito alla qualificazione fiscale di una prestazione di servizi ricevuta da una società italiana, proprietaria di un autodromo. La prestazione consiste nell’utilizzo della pista per eventi sportivi di rilevanza europea e mondiale, comprendendo anche servizi accessori come ospitalità, catering e supporto organizzativo.

 

La società italiana ha emesso una fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del Decreto IVA. L’istante contesta questa qualificazione, sostenendo che la prestazione debba essere considerata come una “prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, in quanto l’uso della pista è intrinsecamente connesso all’attività sportiva e le attività accessorie sono essenziali per il corretto svolgimento dell’evento. Pertanto, la società chiede all’Agenzia delle entrate se tale prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE, che riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro.

 

L’agenzia chiarisce che, sebbene si possa concordare sulla natura complessa della prestazione, ci sono dubbi sulla sua qualificazione come “legata alla pratica dello sport” secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva IVA. Infatti, l’esenzione prevista dall’articolo 132 richiede che il prestatore sia un organismo senza fini di lucro, requisito che non sembra sussistere nel caso di specie, trattandosi di una società commerciale. 

 

Tale requisito soggettivo è stato recepito e confermato anche nella normativa nazionale. L’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1 dispone, infatti, che «le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».

 

L’esenzione IVA invocata dall’istante, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale, cioè un organismo con finalità di lucro. Pertanto, nel caso di specie, la prestazione ricevuta deve essere considerata come relativa a un bene immobile situato in Italia e soggetta all’aliquota IVA del 22%

ISEE: le indicazioni sull’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

Non vengono considerati nel limite complessivo di 50.000 euro (INPS, circolare 3 aprile 2025, n. 73).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di modifiche al Regolamento ISEE, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. n. 13/2025. 

In particolare, l’Istituto evidenzia che sono stati esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale (comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) del D.P.C.M. n. 13/2025).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 398/2003, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre, l’INPS segnala che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis del Regolamento ISEE dovranno presentare una nuova DSU.

CIPL Terziario Confcommercio Vicenza: firmato l’accordo di stagionalità

Nuovo accordo territoriale per far fronte ai picchi di lavoro stagionali

Il 26 marzo 2025, Confcommercio Vicenza, Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato l’accordo sindacale che consente alle aziende, situate in località turistiche o nelle città d’arte, di gestire in maniera più flessibile i periodi di attività più intensa, prevedendo contratti di lavoro a tempo determinato e attivando un incremento temporaneo del personale.
Pertanto, sono stati individuate le località a vocazione turistica, suddividendole in due gruppi:
– Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone (i Comuni montani);
– Bassano del Grappa, Marostica, Schio, Thiene e Vicenza (le città d’arte);
Inoltre, i periodi di stagionalità sono stati fissati dal 1° dicembre al 31 marzo, le due settimane che precedono e seguono Pasqua e dal 1° giugno al 30 settembre. 
Dunque, le imprese vicentine aderenti al sistema Confcommercio, al fine di affrontare al meglio la variabilità stagionale, potranno stipulare contratti a tempo determinato:
– quando per effetto di una successione di contratti, conclusi tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, si superino i ventiquattro mesi complessivi;
– effettuando un numero di proroghe superiore a quattro;
– senza rispettare gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo e senza limitazioni quantitative per il numero di contratti a termine stipulati contemporaneamente.