Percentuale fruibile del credito d’imposta impianti di compostaggio 

In merito al credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, l’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale effettivamente fruibile per le domande presentate dal 22 aprile al 31 maggio 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 giugno 2024, n. 260004).

L’articolo 1, commi da 831 a 834, della Legge n. 234/2021 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

Al riguardo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 80989/2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100%.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/197.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, istruzioni per l’Uniemens

L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

 

Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

 

Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

 

 

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il premio aziendale

Prevista l’erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 

Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all’anno 2024, sulla base dell’indicatore risultante dal rapporto relativo:
– alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
– alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall’art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.

Livello Importo 
QD4 4.040 euro
QD3 3.422 euro
QD2 3.050 euro
QD1 2.870 euro
3A4L 2.520 euro
3A3L 2.345 euro
3A2L 2.215 euro
3A1L 2.100 euro
2A3L 1.970 euro
2A2L 1.895 euro
2A1L 1.845 euro
Liv. Unico 1.720 euro