Trattamento fiscale contributo di malattia e bonus straordinario Covid-19 erogati dall’Ente Bilaterale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi corrisposti dall’Ente bilaterale una tantum e in misura fissa ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta, sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all’art. 6 del TUIR, non trovando applicazione di conseguenza la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Agenzia delle entrate, risposta 15 novembre 2023, n. 462).

L’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce gli ”Enti bilaterali” quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;

  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;

  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;

  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro;

  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del TUIR i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi d’impresa;

f)  redditi diversi.

 

In particolare, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per Legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.

Al contrario le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In relazione, invece, all’erogazione una tantum, da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, di un’indennità corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito, l’Agenzia ha chiarito che la stessa non rileva sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Infine, relativamente ai contributi assistenziali concessi da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti in attività o in pensione, propri assicurati, qualora erogati per calamità naturali che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale, le Entrate hanno ribadito che essi sono soggetti a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR. 

 

Nel caso in esame, l’Ente Bilaterale istante eroga:

  • un contributo per malattia di lunga durata;

  • un bonus straordinario Covid-19.

Tali contributi, corrisposti una tantum e in misura fissa, agli iscritti che ne facciamo richiesta sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto.

Non ammessa compensazione del credito d’imposta per imprese turistiche con debito IVA non sussistente

L’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di utilizzo in compensazione del credito di imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo con un debito IVA non sussistente (Agenzia delle entrate, risposta 13 novembre 2023, n. 460).

L’articolo 1, ai commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico-ricettivo commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione. 

In particolare il comma 8 stabilisce che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche;

  • intermediari finanziari  iscritti all’apposito albo;

  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo;

  • assicurazioni autorizzate a operare in Italia.

L’avviso pubblico del Ministero del turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro tale termine, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate non condivide la soluzione prospettata dall’istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998.

Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’invenzione’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta, mutandone arbitrariamente la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

 

Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2023, n. 62).

L’articolo 1 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

 

Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto che vi sono gli intermediari bancari e finanziari, tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla Legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale:

  • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private;

  • le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

  • le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

L’Agenzia chiarisce che la categoria delle ”imprese stabilite senza succursale” non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Infatti, non rientrano in tale categoria le imprese che vendono i propri prodotti Vita in LPS ad un cliente che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento, ossia il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

In particolare, l’obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate avviene telematicamente, con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura SID (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 luglio 2015.

 

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono quando:

– i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi;

– i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

Riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, le Entrate rilevano che ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • il trasferimento deve provenire dall’estero, ossia deve trattarsi di un flusso in entrata, relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di capitale;

  • i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione;

  • la tassazione dei predetti redditi avviene dall’intermediario residente.

Laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione del trasferimento relativo alle suddette somme.

Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione.

 

Infine, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, l’Agenzia ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.