Rientro dall’estero e cumulo di più regimi agevolativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente che chiede chiarimenti sulla possibilità di beneficiare contemporaneamente del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” (Agenzia delle entrate, risposta 28 gennaio 2025, n. 16).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un contribuente che, dopo aver conseguito una laurea in odontoiatria in Italia e aver lavorato come docente in Spagna, intende trasferirsi nuovamente in Italia per assumere un incarico di professore associato e avviare un’attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023, ha introdotto il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, così come modificato dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 209/2023, a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il ”nuovo regime” sostituisce il ”regime speciale per lavoratori impatriati”, vigente fino al 29 dicembre, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza ”anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023. In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di specifiche condizioni.

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi fermo restando che, se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi.

La percentuale è ridotta al 40% nei seguenti casi:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del ”nuovo regime”. In tal caso, il beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

Tale maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del nuovo regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Inoltre, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Infine, per i soggetti che trasferiscono la propria residenza ”anagrafica” nell’anno 2024, il nuovo regime si applica per ulteriori tre periodi d’imposta nel caso in cui il contribuente divenga proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, i redditi agevolabili, negli ulteriori tre periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

 

L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attualmente in vigore, disciplina, invece, gli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, applicabile a docenti e ricercatori, residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 44 prevede che ai fini delle imposte sui redditi sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Il regime agevolativo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

 

La circolare n. 17/E/2017, ha già avuto modo di chiarire che ”in base a tale disposizione il soggetto che si trasferisce in Italia e vi acquisisce la residenza fiscale, se fruisce del regime per i lavoratori impatriati non può contemporaneamente fruire del regime previsto per i docenti e ricercatori nel caso in cui svolga anche una attività di docenza”. Ne consegue che ”la sussistenza dei requisiti in capo allo stesso soggetto per accedere ad entrambe le agevolazioni permette allo stesso di aderire a quella che ritiene di maggiore favore per sé e di permanervi per i periodi d’imposta previsti rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi”.

Tali conclusioni non sono, tuttavia, estendibili anche al ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” in quanto, in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, il ”nuovo regime” è ritenuto compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

 

In particolare, l’Agenzia è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.

Ne consegue che, in applicazione di tale principio, l’Istante, nel caso di specie, potrà fruire, del ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino alla durata massima consentita dalla normativa di riferimento (limitatamente all’attività di medico odontoiatra), e degli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino al 2029 (limitatamente all’attività di professore universitario).

Credito d’imposta Zes Unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 gennaio 2025, n. 20152).

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 ha definisce le modalità di trasmissione della comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta.

 

Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 18 settembre 2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate le risorse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge n. 63/2024, che costituiscono il limite di spesa.

 

Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo applicativo “Regime adempimento collaborativo”

È stato introdotto un nuovo servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i contribuenti ammessi al regime di Cooperative compliance e per coloro che hanno presentato domanda di adesione (Agenzia delle entrate, comunicato 23 gennaio 2025).

Il nuovo applicativo, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, mira a semplificare la gestione della posizione dei contribuenti nell’ambito dell’istituto, offrendo la possibilità di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

 

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);

  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;

  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus nor¬mativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la rela¬zione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);

  • consultare e aggiornare la propria documentazione.