Noleggio di impianti sportivi da parte di SSD nei confronti di ASD: trattamento IVA

Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).

Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L’oggetto sociale comprende l’esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l’organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un’altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell’impianto, mentre l’altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L’impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.

Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.

In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell’impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

 

L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l’esclusione dall’IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l’applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell’articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall’IVA fino alla scadenza stabilita. L’Agenzia delle entrate sottolinea che l’articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

 

L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell’associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all’interno della stessa organizzazione locale o nazionale.

 

La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull’appartenenza a un’unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l’affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l’attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell’ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l’oggetto sociale relativo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come “strumentali” non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l’effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.

Scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un interpello presentata da un gruppo di soci e società per ottenere un parere sull’eventuale abusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 10bis della Legge n. 212/2000 (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024, n. 35).

Gli Istanti intendono procedere a una scissione totale e asimmetrica della società, con l’obiettivo di risolvere dissidi interni e facilitare il passaggio generazionale. La scissione prevede la creazione di due nuove entità ciascuna con una composizione azionaria distinta e il trasferimento proporzionale di beni e passività. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di superare divergenze strategiche tra i soci e garantire la continuità operativa delle attività imprenditoriali. La scissione è progettata per essere fiscalmente neutrale, mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare vantaggi fiscali indebiti.

A detta degli Istanti, l’operazione di scissione prospettata non determinerà l’emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione IVA in capo alle società beneficiarie. Inoltre, l’operazione di scissione prospettata non è preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un’effettiva attività d’impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l’esercizio della medesima attività d’impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.

 

Sotto il profilo della disciplina antiabuso, l’Agenzia svolge le seguenti osservazioni.

 

In linea di principio, l’operazione di scissione, anche non proporzionale è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

 

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell’istanza di interpello, continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.

Il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ”liquidità”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni richiamate e che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l’operazione di scissione.

Patto di famiglia: chiarimenti in merito alla tassazione delle “attribuzioni compensative”

Arrivano chiarimenti dal Fisco in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle cosiddette “attribuzioni compensative” che, in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile, inserito tra le disposizioni normative relative al patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario (Agenzia delle entrate, risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

 

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

 

In termini di imposte indirette, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) stabilisce che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia non sono soggetti a imposta, a condizione che gli aventi causa continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Tuttavia, il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione dell’imposta ordinaria, accompagnata da sanzioni e interessi di mora.

Le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E hanno chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia e non alle attribuzioni di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni.

 

La giurisprudenza ha evoluto la propria interpretazione riguardo al patto di famiglia. La Corte di Cassazione, con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, ha stabilito che il patto è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda sia per la corresponsione della somma compensativa ai legittimari non assegnatari. In una successiva sentenza del 2020, la Corte ha ribadito che la liquidazione operata dall’assegnatario deve essere considerata come una liberalità nei confronti dei legittimari non assegnatari, applicando le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela.

 

Pertanto, in considerazione del riportato orientamento di legittimità, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.