Differito, al 1° luglio, il termine di presentazione delle ricevute del bonus asili nido

L’Inps fornisce precisazioni sulla proroga della scadenza per la presentazione della documentazione a supporto delle domande inviate nel 2021.

Relativamente ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. Dal 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE, fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Per le domande presentate lo scorso anno, riferite alle mensilità del 2021, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), è prorogato al 1° luglio 2022 (precedentemente fissato al 1° aprile 2022).
La documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido; codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Laddove tale documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce. Diversamente, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute queste dovranno essere inviate in un unico file.
La documentazione può essere allegata tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione Allega documenti), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet attraverso il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (Messaggio 8 aprile 2022, n. 1588).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: Accordo per fornire aiuti all’Ucraina

Firmato il giorno 9/3/2022, tra AUTOSTRADE PER L’ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VL, un accordo per raccogliere e inviare aiuti economici alla popolazione Ucraina

Tenuto conto della guerra in corso in Ucraina e della conseguente crisi umanitaria che sta riguardando i civili attualmente in fuga dalle zone interessate, le Parti concordano nell’attuare una serie di iniziative al fine di favorire gli aiuti nelle zone interessate dal conflitto.
In tal senso viene convenuto tra le parti che sarà possibile, su base volontaria, per i dipendenti del Gruppo ASPI:

– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;

– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso banca ore che saranno convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dalla crisi umanitaria.

Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti la crisi ucraina, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato. Tali iniziative dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione.

Indennità di maternità/paternità lavoratori autonomi: richiesta di estensione

È stata implementata la procedura di domanda dell’indennità di maternità/paternità da parte dei lavoratori autonomi, consentendo di richiedere la fruizione dell’indennità per ulteriori 3 mesi (Inps – Messaggio 11 aprile 2022, n. 1605).

Dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata Inps, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità/paternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Il beneficio può essere richiesto da lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (art. 1, co. 239, della Legge di Bilancio 2022).
Per consentire l’acquisizione della dichiarazione di voler fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità, l’Inps ha implementato la procedura telematica delle domande.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per richiedere l’estensione di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda può riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022. Nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, la procedura esclude automaticamente l’indennizzo degli ulteriori 3 mesi.