Proroga Cig in deroga per il settore call-center

Le imprese del settore call-center che nel 2022 riducono o sospendono l’attività con causale “crisi aziendale”, possono accedere all’indennità in deroga pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Sono esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Ai fini dell’accesso all’indennità si applica la procedura già in uso. (Inps – Messaggio 04 aprile 2022, n. 1495).

Prorogato anche per il 2022 il riconoscimento di un’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati nel settore dei call-center, in relazione ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività per crisi aziendale, in deroga alla disciplina in materia di integrazione salariale. L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di 12 mesi.
Il trattamento in deroga è riconosciuto, in particolare, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in forza alla data del’11 novembre 2015, presso le aziende del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
Per l’anno 2022 il trattamento in deroga è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Il trattamento in deroga può essere richiesto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da crisi aziendale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call-center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Le imprese ammesse al trattamento sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del medesimo trattamento. Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

ENEL: firmato lo Statuto della Persona

Sottoscritto il 29/3/2022, tra ENEL e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CGIL e UILTEC lo “Statuto della Persona”, ovvero il “Protocollo per la valorizzazione della Persona nell’Impresa”

Lo “Statuto della Persona” firmato tra l’Enel e le OO.SS. Filctem-Cgil, Flaei-Cgil e Uiltec, primo nel suo genere, rappresenta un documento innovativo nel panorama delle relazioni industriali, la cui finalità è quella di valorizzare la Persona all’interno dell’Impresa.
Le profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali che stanno caratterizzando l’epoca attuale, dalla transizione energetica, ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, incidono profondamente anche sul mondo del lavoro.
Per affrontare il cambiamento è fondamentale agire in maniera inclusiva, mettendo al centro la Persona nella sua dimensione sociale e lavorativa, con strumenti indispensabili per affrontare questa trasformazione epocale.
In questo contesto, il ruolo e la relazione tra le Parti (Azienda e Organizzazioni di rappresentanza dei Lavoratori) assumono maggiore rilevanza anche per anticipare e gestire i profondi cambiamenti in atto.
Questo documento rappresenta quindi la volontà di Enel e delle Organizzazioni Sindacali di co-costruire e promuovere lo Statuto della Persona, un passo che potrà segnare il futuro del lavoro nell’ecosistema di Enel e mettere le basi per fare un lungo percorso insieme e per dare avvio ad una nuova fase di partecipazione e di coinvolgimento.
Le Parti intendono farlo ascoltandosi, rispettando le diversità, valorizzando e mettendo a fattor comune esperienze e sensibilità.
Attraverso lo statuto della persona si vuole costruire un nuovo rapporto che, sulla base di valori e principi condivisi, segni una accelerazione nella relazione con le parti sociali, al fine di prevedere sempre più attenzione – attraverso il massimo coinvolgimento e partecipazione – nei confronti delle persone, del Sindacato, degli interlocutori esterni.

Entro il 30 settembre, il rapporto biennale sulla situazione del personale

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto con le modalità previste dalla norma.
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL (Comunicato Ministero del lavoro 4 aprile 2022).