Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Portieri

Siglato il 24/1/2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’adeguamento economico a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti firmatarie, deliberano di dar seguito a quanto previsto dall’Accordo del 26/11/2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall’1/1/2022, la corresponsione di ulteriori € 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale, come da tabella che segue.

Tabella Salario Conglobato

(Dall’1/1/2022 al 31/12/2022)

Figura professionale

Salario conglobato dall’1/1/2022 al 31/12/2022 (valori mensili in euro)

Portiere con profili professionali A3) e A4) 1.205,04
Portiere con profili professionali A1), A2) e A5) 1.099,64
Portiere con profili professionali A6) e A7) 1.152,27
Portiere con profili professionali A8) e A9) 1.206,96
Lavoratore con profili professionali B1) 1.346,69
Lavoratore con profili professionali B2) 1.280,32
Lavoratore con profili professionali B3) 1.278,12
Lavoratore con profili professionali B4) 1.189,98
Lavoratore con profili professionali B5) 1.120,99
Lavoratore con profili professionali C1) 1.982,30
Lavoratore con profili professionali C2) 1.817,83
Lavoratore con profili professionali C3) 1.592,10
Lavoratore con profili professionali C4) 1.340,93
Lavoratore con profili professionali C4) 1° impiego 1.144,05
Lavoratore con profili professionali D1) 1.276,47
Lavoratore con profili professionali D2) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D3) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D4) 1.275,30

Apprendisti professionalizzanti

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

B1 1 12 1.077,35
13 24 1.144,69
25 36 1.212,02
B2 1 8 1.024,26
9 16 1.088,27
17 24 1.152,29
B4 1 8 951,98
9 16 1.011,48
17 24 1.070,98
C3 1 12 1.273,68
13 24 1.353,28
25 36 1.432,89
C4 1 8 1.072,74
9 16 1.139,79
17 24 1.206,84
D1 1 8 1.021,18
9 16 1.085,00
17 24 1.148,82
D3 1 8 1.020,24
9 16 1.084,01
17 24 1.147,77

INPGI: chiarimenti sull’Assegno Unico Universale

14 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI non possono erogare ai giornalisti importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.

A decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Detta misura costituisce un beneficio economico, concesso su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’assegno viene determinato ed erogato al richiedente direttamente dall’INPS. Il predetto Istituto ha già predisposto le procedure per la presentazione in via telematica delle relative domande.
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli ed ai nuclei orfanili.
Dunque, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI a decorrere dalla suddetta data del 1° marzo 2022 non possono erogare ai giornalisti – né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) – importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.
Per i periodi precedenti il marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso.
Rimane, inoltre, confermata – anche per i periodi successivi a marzo 2022 – la vigente normativa in materia di A.N.F. per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale.
La cessazione – da marzo 2022 – dell’erogazione degli A.N.F. per i nuclei familiari con figli opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell’INPGI.