Edilizia Industria Genova: E.V.R. anno 2022

La Cassa Edile Genovese comunica gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 secondo le disposizioni contenute nel CIPL 13/12/2021 per i dipendenti delle imprese edili industriali della provincia di Genova

A seguito della verifica effettuata sui quattro indicatori previsti dal CIPL 13/12/2021 per le Imprese Edili Ance della provincia di Genova, ai fini della erogabilità dell’EVR, le Parti territoriali hanno determinato i seguenti importi da erogare nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022 e pubblicati dalla Cassa Edile Genovese.

VALORI E.V.R. dall’1/1/2022 al 31/12/2022

Livello

Minimi

 

Valori mensili EVR impiegati

Valori orari EVR operai

30%

VII 1.630,71 2,50% 40,76775   12,23
VI 1.467,63 2,50% 36,69075   11,01
V 1.223,02 2,50% 30,5755   9,17
IV 1.141,51 2,50% 28,53775 0,16 8,56
III 1.059,96 2,50% 26,499 0,15 7,95
III 953,97 2,50% 23,84925 0,14 7,15
I 815,36 2,50% 20,384 0,12 6,12

Possibili patologie che possono eseguire il lavoro agile

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
– età >60 anni;
– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo

L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda

Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.

La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:

Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%