Ebinvip: contributo di non autosufficienza 2025

Pubblicato il regolamento per l’accesso al contributo destinato ai lavoratori assunti con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata ha disposto il regolamento inerente il contributo offerto per l’assistenza prestata in favore dei dipendenti assunti con il CCNL di settore, per:
–  l’assistenza prestata in favore di un parente entro il secondo grado o del coniuge o parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, comma 20, L.76/2016 o convivente di fatto ai sensi dell’art.1, co. 36, della medesima legge, con disabilità in situazione di gravità, legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, anche ricoverata a tempo pieno ovvero con invalidità riconosciuta al 100%;
– per coloro che si trovino in condizione di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n.104/1992 ovvero con invalidità riconosciuta al 100%.
Il contributo può essere richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità eccezion fatta per i figli. In caso di minori, il contributo viene riconosciuto soltanto in presenza di handicap in stato gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 comma 3 o di indennità di accompagnamento.
L’Ente darà riscontro alle domande entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
Il contributo economico è pari a 300,00 euro e potrà essere erogato in favore del richiedente una sola volta nel corso dell’anno di riferimento. Tale somma sarà elevata fino a 500,00 euro qualora l’assistenza venga prestata in favore del figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex lege n.104/1992, art. 3 comma 3, o indennità di accompagnamento.
Le richieste saranno inviate solo tramite il sito dell’Ente, nella sezione “Attività sociali” > “Contributo di NON autosufficienza 2025” > “Accedi alla compilazione on line”, e tramite posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Il termine ultimo per inviare le richieste del contributo è il 15 novembre 2025.

CCNL Chimica Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Tra le proposte avanzate dalle OO.SS. sono stati richiesti un aumento salariale di 305,00 euro e maggiori tutele in materia di welfare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo relativa al CCNL Chimica-Industria. Il contratto scade il 30 giugno 2025. L’annuncio è avvenuto con un comunicato del 10 marzo 2025, tramite il quale hanno indicato i principali punti di cui si compone la piattaforma, a partire da un aumento salariale ed interventi su formazione, salute, sicurezza, ambiente, riduzione dell’orario di lavoro, welfare ed intelligenza artificiale. 
Dal punto di vista retributivo, la richiesta dei Sindacati è stata quella di un aumento di 305,00 euro complessivi per il livello D1, considerando l’anticipo di 6 mesi delle tranches contrattuali nel 2024, al fine di recuperare l’inflazione degli ultimi anni. In materia di welfare contrattuale servono aggiornamenti per rispondere alle nuove esigenze; mentre per quel che concerne la formazione e l’occupazione sono state chieste maggiori tutele per chi ha contratti atipici e un impegno per una buona occupazione. L’intelligenza artificiale può creare maggiori opportunità, tuttavia i sindacati vogliono maggiori garanzie per i lavoratori, in particolar modo per i problemi etici e di privacy che potrebbero insorgere. Inoltre, chiedono anche la riduzione dell’orario di lavoro. 

Gestione credito: introdotta l’apertura strutturale dei termini

A decorrere dal 12 gennaio 2025, la facoltà di adesione può essere esercitata senza alcun vincolo temporale (INPS, circolare 3 marzo 2025, n. 49).

Con la circolare in argomento, l’INPS segnala che è stata introdotta l’apertura strutturale dei termini di adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cosiddetto Fondo Credito). Pertanto, a decorrere dal 12 gennaio 2025, tale facoltà può essere esercitata senza alcun vincolo temporale.
L’adesione è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.
I destinatari della nuova disposizione sono:
– pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle casse della Gestione dipendenti pubblici, riconducibili alle seguenti categorie: vecchiaia; anzianità; anticipata; inabilità che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
– pensionati, già dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di enti o gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici e che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
lavoratori dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai Fondi per i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.
L’adesione comporta l’iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda.
Per i pensionati che non abbiano già aderito in precedenza, l’obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione.
Le prestazioni correlate alla Gestione credito possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.